| Statuto del Picard Italian Club |
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COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 : E’ costituito, con sede in Via Scacciaturchi snc, Canale Monterano (Roma), un’ associazione non avente fini di lucro denominata “PICARD ITALIAN CLUB (P.I.C.)”. Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza Pastore di Piccardia e per potenziare l’allevamento a fini zootecnici oltre che sportivi, e a migliorare l’armonia del rapporto uomo-cane, nel rispetto della specificità della razza. L’associazione potrà usare la denominazione abbreviata”P.I.C.” e distinguersi con un proprio marchio. La durata dell’Associazione è fissata sino al 31/12/2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea dei Soci. Art. 2 : Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’associazione: a) Propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani di razza Pastore di Piccardia ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; b) L’associazione è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto il potere di indirizzo, vigilanza, controllo, potere di sanzione e sostituzione dell’Enci. c) L’associazione ha lo scopo di valorizzare la razza canina Pastore di Piccardia mediante manifestazioni, convegni e altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootenico. Fornisce all’ENCI supporto locale in ambito provinciale e sub-provinciale.
SOCI Art. 3 : Possono essere Soci dell’associazione P.I.C. tutti i cittadini italiani ed esteri di accertata moralità che hanno interessi e simpatia verso il miglioramento dell’allevamento italiano della razza Pastore di Piccardia e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. Art. 4 : I Soci si dividono in soci ordinari e Soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e alle attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare Soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai Soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di Soci hanno diritto a godere dei benefici che l’associazione stabilirà, nel limite delle necessità e possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto con l’associazione e i propri soci, e con uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni della stessa promosse. Art. 5 : Per far parte in qualità di Socio dell’associazione occorre avanzare domanda scritta firmata convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio il quale, in caso di mancata accettazione della stessa non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima assemblea utile. Le domande di ammissione a Socio, presentate per l’anno in corso nel quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solo dal Consiglio neo eletto. Art. 6 : L’Assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’associazione dai Soci. La quota sociale annualmente versata dai Soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, ne’ rimborsabile, ne’ trasmissibile a terzi. Art. 7 : L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre. Non sono ammessi Soci temporanei. Art. 8 : La qualità di Socio si perde: a) Per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7; b) Per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno; c) Per espulsione, deliberata dall’Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti. Art. 9 : L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
ORGANI SOCIALI Art. 10 : Sono organi dell’associazione: a) L’Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo composto dai Consiglieri eletti; c) Il Presidente; d) Il Comitato dei Probiviri; e) Il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti; f) Fra gli organi sociali possono essere previsti anche dei Comitati Tecnici.
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI Art. 11 : L’Assemblea generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. Tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso dispongono del diritto di voto per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Ciascun Socio, sia esso ordinario oppure sostenitore ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse due deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, ne’ è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta. Art. 12 : L’Assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete il conto dei risultati. L’Assemblea generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un’altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetute sino al conseguimento di un risultato di maggioranza. Art. 13 : L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali devono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato dalla convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente,di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. I Soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola senza però diritto di voto.
Art. 14 : L’Assemblea ha il compito di deliberare: a) Sul programma generale dell’Associazione. b) Sulle elezioni delle cariche sociali. c) Sui rendiconti economico-finanziario. d) Sulle modifiche dello Statuto. e) Sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci previsti nell’art. 4. f) Su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale. Spetta inoltre all’ Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri e i Sindaci effettivi e supplenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 15 : Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da quattro Consiglieri eletti dall’ Assemblea generale dei Soci. In caso di parità di votazione il voto del Presidente vale doppio. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione; i membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venissero a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio. Art. 16 : Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari , decide sulle domande di ammissione dei nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. Art. 17 : Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente dell’associazione, di un Segretario e eventualmente un Tesoriere. Il Presidente e il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri; il Segretario e il Tesoriere possono non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché riceveranno una remunerazione per il loro lavoro. Art. 18 : Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e staordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancasse, dal Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
IL PRESIDENTE Art. 19 : Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica all’osservanza delle disposizioni statuarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio. Le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella sua prima riunione. L’associazione presta all’ENCI piena collaborazione, in particolare, il Presidente dell’ associazione ha l’onere: a) di dare riscontro, di norma, entro quindici giorni alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI; b) di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’associazione in materia alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’ENCI. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario anche non Consigliere purchè Socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto. Il Presidente viene nominato nella persona del Sig. Navarra Giorgio, che lusingato accetta la carica.
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE Art. 20 : Il patrimonio dell’associazione è costituito: a) dai beni mobili ed immobili; b) dalle somme accantonate; c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo. Le entrate dell’Associazione sono costituite : a) dalle quote annuali versate dai Soci; b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone; c) dalle attività di gestione; d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 21 : L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea dei Soci con approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei Soci va trasmesso in copia all’ ENCI. Gli utili, gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente, tra i Soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI E CONSIGLIO DEI PROBIVIRI Art. 22 : La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci eletti dall’Assemblea generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’ Assemblea generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali devono essere invitati. Art. 23: Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea generale dei Soci; restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
NORME DISCIPLINARI Art. 24 : Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno all’associazione, è tenuta ad osservare le norme del presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI, il relativo Regolamento di attuazione, le Disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, tutti i Regolamenti dell’ENCI, nonché le regole del buon costume e dell’onore sportivo. Il Socio che trasgredisce tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri dell’Associazione, nonché alle decisioni della Commissione di Disciplina dell’ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione sono appellabili avanti alla Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o da un suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello statuto dell’ENCI. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea generale dei Soci fra i Soci che non ricoprono già la carica di Consigliere e di Sindaco e resta in carica tre anni solari. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente in materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri del Collegio dei Probiviri, questo sarà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un Socio devono essere firmate dal denunciante e presentate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di ameno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni, e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali nell’attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio procede all’attuazione del lodo, emesso dai Probiviri. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio o dell’Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino a un massimo di tre anni, in casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale dei Soci che si pronuncerà in via definitiva. L’ Associazione ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.
VARIE Art. 25 : La stessa Assemblea sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o affini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge. Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite. Art. 26 : Le modifiche allo Statuto dell’Associazione prima di essere presentate all’Assemblea devono essere comunicate all’ENCI per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto sociale dell’ente stesso. Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea generale se non dal Consiglio dell’Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Art. 27 : L’associazione riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo secondo quanto previsto dallo statuto sociale dell’ENCI nonché nel regolamento di attuazione del medesimo. Art. 28 : L’associazione al fine del raggiungimento dello scopo statutario previsto dall’art.1 si riserva la facoltà di divulgare mediante la pubblicazione sugli organi di informazione dell’associazione (sito web, riviste specializzate, libri) o mediante la pubblicazione di opere di raccolta dati, tutti gli elementi inerenti la razza Pastore di Piccardia ed utili per la selezione morfologica e caratteriale. In particolare l’associazione ha facoltà di trattare i dati tecnico-scientifici relativi ai risultati degli esami radiografici della displasia dell’anca, i risultati degli esami oftalmici relativi a oculopatie, i dati relativi alle prove di lavoro e/o ai test caratteriali, nonché quelli riguardanti i risultati sportivi conseguiti. L’elencazione non deve ritenersi esaustiva, ma potrà comprendere quant’altro fosse necessario per il perseguimento degli scopi statutari. L’accettazione della qualifica di Socio dell’associazione implica automaticamente il consenso di quest’ultimo al trattamento dei dati relativi ai cani di razza Pastore di Piccardia di sua proprietà. Art. 29 : Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge ed ai principi generali di diritto. |



